Si sente dire da più parti, anche da fonti autorevoli ( si leggano per esempio le dichiarazioni del leader dell’opposizione, Giorgia Meloni), che il governo italiano non ha ancora istituito l’obbligo di vaccinazione contro la Sars Cov-2 per non assumersi la responsabilità delle reazioni avverse gravi che, secondo la legge 210/92, devono essere indennizzate dallo Stato quando un vaccino è obbligatorio.
Da questo discende l’opinione, anch’essa diffusa, che la normativa sul “greepass”, sia un escamotage per introdurre una sorta di “obbligo mascherato” di vaccinazione, rendendo la vita difficile a chi non si vaccina pur non obbligandolo formalmente a farlo.
In realtà la Corte Costituzionale, sotto la presidenza dell’attuale Ministro della Giustizia, dr.ssa Cartabia, con sentenza n° 118/2020 del giugno del 2020, e quindi ben prima che iniziasse la campagna di vaccinazione contro il covid 19, ha stabilito che l’indennizzo di cui alla legge 210/92 spetta non solo in caso di vaccinazioni obbligatorie, ma anche per quelle raccomandate dallo Stato.
Questa sentenza è riferita alla vaccinazione non obbligatoria contro il contagio dal virus dell’epatite A, ma non vi è dubbio che il principio valga per qualsiasi tipo di vaccinazione raccomandata.
E’ di tutta evidenza che la vaccinazione contro il covid 19, pur non obbligatoria, è da considerarsi fortemente raccomandata dallo Stato Italiano.
Ciò significa che già adesso, senza dover attendere una legge che renda obbligatoria la vaccinazione , coloro che avessero subito gravi danni per reazioni avverse conseguenti alla somministrazione di uno dei vaccini contro il covid 19 , hanno diritto a un indennizzo a carico dello Stato.
Naturalmente, il nesso tra vaccinazione e danno deve essere provato, ma questo vale per qualsiasi risarcimento.
Quindi, bisogna cercare altre spiegazioni alla mancata scelta, da parte di governo e parlamento, di stabilire l’obbligo di vaccinazione contro il covid.
Faccio presente che la legittimità costituzionale di una vaccinazione obbligatoria è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale in varie sentenze, da ultimo la n° 5/2018, relativa a 12 vaccini resi obbligatori, per i minori di 16 anni, dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.
La legge 210/92 stabilisce che lo Stato debba indennizzare le vittime accertate di una reazione avversa dannosa grave, ma a rispondere può essere chiamata anche la casa farmaceutica produttrice.
Finora pareva assodato che una casa farmaceutica, indicando come possibile una determinata reazione avversa nel foglio illustrativo del vaccino ( il c.d. bugiardino), oggetto del cosiddetto consenso informato, fosse sgravata di ogni responsabilità al verificarsi del fatto dannoso.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n° 12225 del 2021, ha messo paletti molto più stringenti alla possibilità di sfuggire al risarcimento da parte dei produttori dei farmaci.
Secondo la Cassazione, l’informativa deve essere circostanziata.
Non basta avvertire genericamente il paziente consumatore di possibili danni, ma bisogna mettere quest’ultimo in condizione di correttamente valutare “ in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonché del tipo di rimedi esistenti”, i pro e i contro della terapia, in modo che possa adottare “tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l’insorgenza del danno“. Solo a queste condizioni il paziente può essere ritenuto in grado di “volontariamente e consapevolmente sottoporsi al rischio”.
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