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Coronavirus, l’avvocato Fabio Schembri spiega cosa succederà ai trasgressori dei divieti

Finita l'emergenza cos'accadrà ai trasgressori? E cosa dovranno fare?

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Cos’accadrà realmente a chi non rispetta i divieti d’uscita dell’emergenza coronavirus? Su Fronte del Blog il noto penalista Fabio Schembri illustra tutti gli scenari possibili

 

Di Fabio Schembri

 

Il nostro paese, purtroppo, è stato aggredito da una grave emergenza che ha costretto il Governo italiano ad emettere in data 8 marzo 2020 un Decreto Legge contenente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID -19 al fine di contenerne gli effetti negativi.
In particolare, l’articolo 1 del suddetto Decreto ha limitato grandemente lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale.
Dall’8 marzo i cittadini hanno dovuto, per ragioni concernenti la salute pubblica, limitare gli spostamenti.
Nello specifico, coloro i quali sono sottoposti a quarantena non potranno uscire per nessuna ragione dal loro domicilio, mentre la parte restante degli italiani potranno muoversi solo per i seguenti motivi: comprovate esigenze lavorative; situazione di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
In buona sostanza, gli spostamenti di tutti gli italiani potranno essere sottoposti a controlli.

Nel caso in cui il cittadino, fermato dalle Forze di Polizia, dichiari falsamente di avere una delle esigenze sopra indicate, potrà incorrere nel reato di cui all’articolo 495 c.p. (dichiarazioni mendaci al Pubblico Ufficiale) che prevede una pena fino a 6 anni di reclusione.

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IL REATO

Invece, se l’uscita non risulta essere sufficientemente motivata si incorre nella violazione dell’articolo 650 del Codice Penale ovvero l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, in base al quale “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.”.

Pertanto, in caso di inottemperanza di detta misura, le Forze dell’Ordine dovranno procedere a denunciare a piede libero il cittadino, il quale sarà invitato ad eleggere domicilio e a nominare un difensore di fiducia. Se sprovvisto ne verrà nominato uno d’ufficio.

A seguito della denuncia, l’Autorità Giudiziaria provvederà ad iscrivere sul registro degli indagati il soggetto denunciato.

Sarà poi il Giudice a dover stabilire, in caso di condanna, la sanzione da irrogare.

Pertanto non si dovrà pagare seduta stante l’ammenda di euro 206, ma si dovrà attendere l’esito del procedimento.

COSA PUÒ SUCCEDERE

Solitamente, per questa tipologia di reato e viste le migliaia di denunce già effettuate, i Pubblici Ministeri chiederanno l’emissione di un decreto penale di condanna.

Il Giudice, a seguito della richiesta, potrà emettere il decreto che – in astratto – conterrà la pena dell’ammenda che potrà essere decurtata, in caso di richiesta in tal senso del Pubblico Ministero, fino alla metà.

Sicché, una volta accertata da parte delle Forze dell’Ordine la violazione dell’articolo 650 c.p., si dovrà aspettare che il procedimento segua il suo corso e, in caso di emissione del decreto penale di condanna, il presunto contravventore riceverà la notifica del decreto.

LE IPOTESI SU COSA FARE

A questo punto le soluzioni da adottare possono essere molteplici e di diversa natura.

Infatti, si potrà decidere di pagare l’ammenda indicata nel decreto penale di condanna. In questo caso uno degli effetti del pagamento sarà che la condanna non verrà menzionata nel certificato penale richiesto dal privato mentre, trattandosi di un reato contravvenzionale lo stesso si estinguerà entro 2 anni se l’imputato non commetterà un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

Il cittadino potrà inotre decidere di opporsi al decreto entro 15 giorni dalla notifica dello stesso chiedendo:

1) Il giudizio immediato;

2) Di procedere con le forme del rito abbreviato che comporta pur sempre in caso di condanna la riduzione della metà della pena. In caso di persone incensurate il Giudice potrà sospendere condizionatamente la pena e ordinare la non menzione della condanna nel casellario; in questo caso l’ammenda irrogata non dovrà essere pagata.
Ritengo tuttavia che non sia conveniente per il cittadino optare per la richiesta di sospensione condizionale della pena in quanto è possibile giovarsi della stessa solo 2 volte e con un limite di una condanna massima di 2 anni sempre che il Giudice ritenga di doverla concedere per la seconda volta. Anche in questo caso, il reato si estingue se entro 2 anni l’imputato non commette altro delitto o contravvenzione della stessa indole;

3) Il cittadino potrà pure opporsi al decreto penale di condanna facendo richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e, in caso di esito positivo della prova, il reato si estinguerà sin da subito, senza necessità del pagamento dell’ammenda. La messa alla prova consiste nella prestazione di lavoro di pubblica utilità che non può avere una durata inferiore a 10 giorni anche non continuativi;

4) Infine potrà essere presentata domanda di oblazione ai sensi dell’articolo 162 bis c.p. che consiste nel pagamento volontario di una somma pari a metà del massimo dell’ammenda (quindi per quanto riguarda il reato di cui all’art. 650 c.p. il cittadino dovrà pagare una somma pari a 103 euro). Trattandosi di un reato contravvenzionale, il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta se il cittadino la presenta entro i termini. Peraltro, l’oblazione produce l’effetto di estinguere il reato sin da subito.

VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA OBBLIGATORIA

Invece per quanto riguarda i cittadini che, sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria, non ottemperano alla prescrizione, gli stessi possono essere indagati per il reato di cui all’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) che prevede una pena massima fino a 12 anni di reclusione e, in base alle circostanze, anche di ipotesi di reato ancora più gravi.

Per tirar le somme, nel primo caso si rischia ben poco ed il cittadino non è tenuto a pagare subito l’ammenda e potrà attendere l’esito del procedimento. Tuttavia, dovrà consultarsi con un avvocato e subirà pur sempre lo “stress” – che è già di per sé una pena – di dover attendere i tempi della giustizia prima di risolvere magari senza alcun danno la situazione.

Nel secondo caso, gli effetti potrebbero essere molto gravi.

Il consiglio per tutti è quello di stare a casa e di uscire soltanto per comprovate esigenze lavorative; situazione di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Solo così si potrà aiutare la Nazione.

Fabio Schembri

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Fabio Schembri

Avvocato penalista del foro di Milano, è lo storico difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Si è occupato di grandi processi di criminalità organizzata e ai danni di multinazionali. In quello di Caffè Mauro, ha portato all'assoluzione dei fondatori della storica azienda calabrese, ingiustamente accusati di usura.

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