Sono intervento più volte sul processo a carico del muratore bergamasco Massimo Bossetti con l’accusa di aver assassinato la sua giovanissima e compianta conterranea Yara Gambirasio.
Vedi a tal riguardo:
Il caso di Yara Gambirasio: il D.NA. e la “pistola fumante”
Yara Gambirasio: l’errore investigativo americano che potrebbe riaprire il caso.
La leggenda del mostro muratore
La condanna di Massimo Bossetti per l’omicidio di Yara Gambirasio: la logica e la giustizia
Ieri la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Bossetti all’ergastolo, pronunciata nei due precedenti gradi di giudizio.
Non ho particolare simpatia per Bossetti, e non nascondo che la nascita di un vero e proprio movimento d’opinione teso a “santificarlo” come vittima della cattiva giustizia mi ha infastidito.
Non è da escludere che ciò abbia finito per nuocergli, suscitando una reazione uguale e contraria in difesa della presunta bravura degli organi inquirenti nel venire a capo di un’indagine con metodi investigativi d’avanguardia.
Chiarisco, inoltre, di condividere il desiderio di giustizia per la vittima, atrocemente e immaturamente scomparsa, e per la sua famiglia, colpita da un lutto terribile.
Debbo tuttavia confermare l’opinione già espressa: Massimo Bossetti non va condannato.
Le sentenze che l’hanno fatto si fondano sulla presunta incontestabilità di una prova scientifica, ovvero la scoperta di una traccia genetica dell’imputato sugli indumenti della sventurata ragazzina.
Anche a voler considerare tecnicamente ineccepibile ( e ci sono forti dubbi al riguardo) il procedimento attraverso cui si è giunti ad isolare questa traccia, rimane che si tratta di un INDIZIO, che dimostra UNICAMENTE un contatto tra cellule del corpo di Bossetti e quello della vittima.
Null’altro.
Durante il processo non si è perventi ad alcuna certezza su come questo contatto sia avvenuto.
La dimostrazione , con prove inconfutabili, o quantomeno attraverso altri indizi “gravi, precisi e concordanti”( come prescrive la legge) che quell’impronta genetica stia lì perché Bossetti è l’assassino della sventurata fanciulla, manca.
Tutto, anzi, indica il contrario.
Bossetti è privo di un movente, e non è nemmeno uno psicopatico con tendenze omicide verso giovani fanciulle.
Non aveva alcun tipo di rapporto con la vittima, e senza un avviso da parte di questa non avrebbe potuto trovarsi sul luogo dell’omicidio in tempo per commetterlo.
Non ci sono testimoni, né altri riscontri oggettivi che si sia trovato lì per caso.
Comunque, la sentenza di ieri non ha scritto l’ultima parola.
Alla difesa di Bossetti rimane da giocare la carta di un ricorso alla Corte Europea di Giustizia, le cui sentenze, come ha sancito la Corte Costituzionale Italiana, possono valere come presupposto per la revisone del processo.
È assai probabile , conoscendone la giurisprudenza, che la Corte Europea accoglierà il ricorso per violazione del diritto di difesa.
Pesa infatti sul processo a Bossetti un grave vizio di legittimità .
La tracciatura dell’impronta genetica dell’imputato sugli abiti della vittima è avvenuta prima che fosse formalizzata l’imputazione a Bossetti.
Tale esame non era irripetibile, tant’è vero che è stata ripetuto piu volte, come dichiarato dagli inquirenti.
È risaputo che uno dei cardini del diritto di difesa, riconosciuto dalla Corte Europea, è la cosiddetta “facolta di controanalisi” , ovvero la possibilità di chiedere la ripetizione in contraddittorio, in presenza di esperti di fiducia dell’imputato, di esami tecnico-specialistici il cui esito si vuol portare a fondamento del giudicato.
I difensori di Bossetti l’hanno richiesta, invano, ai tribunali di tutti i gradi di giudizio.
Il motivo del diniego starebbe nella mancanza di una quantità sufficiente di materiale organico, già tutto consumato, come si è detto, per i ripetuti test nella fase dell’inchiesta precedente all’arresto di Bossetti.
Appare chiaro che consentire, all’occorrenza, una replica in contraddittorio dell’esame da parte di un imputato successivamente identificato era doveroso per la piena regolarità del processo.
Rino Casazza
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